- Un nuovo impegno in difesa della Costituzione
L’appello pubblicato da Art.2.org degli oltre 150 costituzionalisti che esprimono forte preoccupazione per la proposta di riforma della legge elettorale sollecita un rinnovato impegno dei sostenitori del No al referendum sulla magistratura anche nei confronti di quella che appare l’ennesima legge-truffa. Il “torniamo alla Costituzione” non è un generico appello contro la proposta di nuova legge elettorale avanzata dal governo Meloni, che presenta moltiplicati i vizi politici e costituzionali delle precedenti, ma un esplicito invito a tornare alla democrazia rappresentativa.
La proposta avanzata a fine legislatura, l’introduzione di un abnorme premio di maggioranza, le liste bloccate, l’indicazione del Capo della coalizione e quindi del futuro governo, sono tutti fattori di palese incostituzionalità della proposta di legge.
- Gli accidentati percorsi del sistema maggioritario all’italiana
Il referendum del 1993 sulla legge elettorale allora vigente per il Senato fu letto come indicazione della volontà del popolo sovrano a favore di un sistema elettorale maggioritario come antidoto all’instabilità dei governi. Quella vicenda ruppe anche il tabù della legge elettorale che nelle riforme successive divenne strumento per manipolare il voto in uscita e indirizzare i risultati elettorali verso la formazione di maggioranze artificiose, secondo gli intenti della maggioranza del momento.
La legge elettorale scaturita da quel referendum, il “Mattarellum”, aveva quantomeno un plausibile profilo costituzionale: in ogni collegio sarebbe stato eletto il candidato che avesse raggiunto più voti, ferma una quota di circa il 25% di seggi assegnati con il sistema proporzionale: una soluzione corretta per dare in qualche modo riconoscimento alla quota di elettori che al referendum aveva respinto il maggioritario. Benché la legge non potesse soddisfare i fautori del sistema proporzionale, a quel tempo minoritari, che avrebbero visto confermati nel tempo i loro timori, era sufficientemente equilibrata in quanto attraverso il meccanismo dello scorporo dei voti utili ad eleggere il candidato nei collegi uninominali maggioritari, in cui si vince anche per un solo voto (the first past the post), si permetteva ai partiti più piccoli di recuperare parte della rappresentanza perduta al maggioritario. Al fine di eleggere un candidato al sistema maggioritario la legge induceva l’alleanza tra partiti affini, ma era evidente come le candidature premiassero i partiti più forti e costringesse i più piccoli, quelli dotati di più spiccata identità politica, ad adeguarsi o scomparire. Con lo “scorporo” le liste perdenti al maggioritario, e tra loro quelle minori, avrebbero potuto recuperare qualche seggio al proporzionale.
Il “Mattarellum”, tuttavia, introdusse per la prima volta il sistema delle liste bloccate al proporzionale. I partiti coalizzati dovevano farsi concessioni reciproche nell’individuare i candidati con maggiori chances di vittoria e vollero avere mano libera al proporzionale per attribuire seggi sicuri ai propri leader, avviando quella spasmodica e sciagurata politica di sottrarre all’elettorato la scelta dei rappresentanti che, malgrado i suoi difetti, appare conforme al principio di libertà di voto che va apprezzato comunque e non solo quando dà risultati positivi con l’elezione di figure autorevoli, competenti e capaci. I sistemi clientelari e paramafiosi, infatti, non si combattono con le liste bloccate (nelle quali i rischi di elezione di personaggi improbabili o para-criminali si moltiplicano) quanto piuttosto attivando la denuncia all’autorità e privilegiando le candidature alternative, accompagnate da campagne elettorali serie. Allo stesso modo, sono da scartare i metodi di c.d. centralismo democratico che portano all’elezione, solo apparentemente libera, dei candidati segnalati dall’apparato di partito.
Con il Mattarellum si è votato tre volte con risultati complessivamente accettabili ( 1994, 1996, 2001).
In seguito, quando ha prevalso il modello “berlusconiano”, l’attacco alla Costituzione è stato diretto e frontale in diversi ambiti, in particolare mediante l’attacco alla magistratura e una riforma costituzionale che coniugava aspetti autoritari e pericolosi profili di rottura dell’unità nazionale. Fu varata all’epoca la “legge elettorale Calderoli” per le elezioni del 2006, (c.d. “Porcellum”), in base alla quale si sono svolte le elezioni fino a che, all’inizio del 2014, è stata dichiarata incostituzionale, sia pure con distinguo ed esitazioni. Dunque, una legge incostituzionale ha governato il voto politico nel 2006, nel 2008 e nel 2013, inquinando la vita politica per un significativo periodo.
3. La sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014
La sentenza n.1 del 2014 della Corte costituzionale ebbe il pregio di dichiarare l’ incostituzionalità della “riforma Calderoli” e i suoi premi abusivi di maggioranza, sfalsati tra Camera e Senato, ma affermò altresì principi che incidono sul rapporto fra i criteri di formazione della rappresentanza politica, le maggioranze necessarie per la formazione degli organi di garanzia ( Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, Consiglio superiore della magistratura) nonché la soglia di maggioranza prevista per la revisione della Costituzione.
Secondo la Corte, non esiste un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale e appartiene alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema più idoneo ed efficace in ragione del contesto storico, ferma restando la controllabilità costituzionale della scelta e la sua ragionevolezza, cioè la coerenza rispetto alla forma di governo parlamentare e alle altre garanzie costituzionali. In tal modo è stato sdoganato il premio di maggioranza, legato al principio di “governabilità”, nonostante la scienza politica insegni come non vi sia una necessaria correlazione tra formule elettorali e stabilità di governo.
Nel caso concreto, la Corte ritenne “quel” meccanismo premiale foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consentiva ad una lista che avesse ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. Il principio di governabilità, che la Corte accoglie come connaturato al sistema, aveva allora prevalso indebitamente nel bilanciamento col principio di rappresentanza, violando così il principio di proporzionalità.
Il punto di rottura stava nell’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per l’assegnazione del premio di maggioranza, tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione e basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.).Per la Corte costituzionale questo principio, pur non vincolando il legislatore al proporzionale puro, richiede che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi sebbene possano esservi sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto.
La Corte giustificava un limitato squilibrio al fine di evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare lasciando così aperta, tuttavia la strada a leggi elettorali che col pretesto della governabilità finiscono col comprimere i diritti delle minoranze, consentendo a maggioranze artificiose – nella sostanza a minoranze – di incidere sulla revisione della Costituzione e condizionare gli organi di garanzia.
La stabilità del governo e l’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, sia pure con il minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, erano giudicati un obiettivo di rilievo costituzionale. In tal modo la Corte apriva la strada a sistemi elettorali maggioritari, da controllare di volta in volta in quanto in potenziale contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost., e quindi con il principio di proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito. Tale garanzia non appare sufficiente in questa fase storica contro il pericolo, che la stessa Corte denunciava, di “produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”. La “legge Calderoli” ha prodotto in ogni caso un vulnus irreversibile che spetterà al popolo sovrano sanare con un referendum di forza uguale e contraria a quello del 1993.
- La sentenza costituzionale n.35/2017 e l’ equilibrio precario del sistema
Detti principi sono stati ribaditi dalla Corte nella successiva sentenza n. 35 del 2017 in merito alla legge elettorale “Italicum”, prodotta durante la fase della “riforma costituzionale Renzi”, naufragata poi grazie all’azione diretta del corpo elettorale nel referendum del 2016. Anche quella riforma, con annessa legge elettorale, invocava l‘esigenza della governabilità, delle maggioranze forti, della semplificazione del processo decisionale come linee guida nel solco delle tendenze mondiali a subordinare l’istanza democratica al potere esecutivo con tutti i connessi rischi.
L’ultima legge elettorale con la quale si è andati al voto nel 2018 e nel 2022 è meno sbilanciata sul versante del maggioritario rispetto al Mattarellum perché prevede che solo il 37% dei seggi sia assegnato in collegi uninominali nei quali vince il candidato più votato, mentre il restante 61% è distribuito sulla base del criterio proporzionale. Anche in questo caso, tuttavia, ciò avviene sulla base di liste plurinominali bloccate (liste corte e soglie di sbarramento) e pluricandidature. Una quota di parlamentari è riservata per il voto all’estero.
Si tratta ancora una volta di una legge probabilmente incostituzionale che non è tuttavia passata al vaglio della Corte per le caratteristiche specifiche del nostro processo costituzionale e che ha quindi prodotto organi di governo effettivi ma di dubbia legittimità.
- Un nuovo strappo all’orizzonte.
Nell’imminenza della prossima campagna elettorale del 2027 si profila una nuova legge elettorale su iniziativa dei partiti di governo che, avendo vinto nel 2022 grazie alla conquista della maggior parte dei collegi uninominali, per effetto della mancata formazione di un “polo” alternativo, temono ora il c.d. pareggio o una sconfitta/vittoria di misura, nel caso l’opposizione riuscisse ad allearsi per rendere contendibili i collegi maggioritari uninominali.
La riforma è giustificata ancora una volta in nome della governabilità e del rifiuto del compromesso parlamentare, spregiativamente definito “inciucio”.
Un governo efficiente, come è noto, nasce da un accordo programmatico definito tra partiti diversi, ma uniti da principi e obiettivi comuni minimi. Un polo democratico-sociale e un polo conservatore. Secondo il modello costituzionale, tra questi poli non dovrebbe, tuttavia, esservi una contrapposizione radicale, tanto più in un sistema multipartitico che consente ai cittadini di avere una rappresentanza politica attraverso la quale far valere posizioni specifiche con la negoziazione politica.
Il problema attuale scaturisce dalla contrapposizione che la storia politica ha prodotto negli ultimi decenni tra un polo della Costituzione e un polo, che va oltre il 40% dell’elettorato, costituito da partiti che non hanno partecipato alla Costituente e non ne sono comunque eredi. Anche il partito di Forza Italia, che potrebbe essere erede della componente liberale della Costituente, è in realtà nato per assecondare gli interessi economici del suo fondatore e mantenuto in vita da un gruppo imprenditoriale, soluzione scarsamente compatibile con l’art 49 della Costituzione.
Il modello costituzionale di democrazia dialogante, fondata sul compromesso tra forze unite dai valori della Costituzione è pertanto inattuabile in tale contesto. Potrebbe essere questa una ragione per accettare la sfida delle maggioranze blindate dai premi di maggioranza che governano ignorando le minoranze e ponendo le premesse per mettere in discussione – attraverso la forza di numeri che non corrispondono alla forza effettiva – l’ordinamento costituzionale?
Si tratterebbe di un azzardo inaccettabile.
La legge elettorale proposta presenta una serie di anomalie che la rendono per molti versi incostituzionale anche se è reale il rischio di un rinnovato self- restraint della Corte costituzionale nell’attuale composizione che ne eviterebbe la dichiarazione di illegittimità.
Al contempo bisogna vincere la tentazione di andare alla resa dei conti, di accettare il rischio del confronto elettorale con la legge Meloni ( “Stabilicum”) sperando di vincere e governare dal lato opposto, come prospettato dalla destra al fine di ottenere l’assenso dei partiti di opposizione. E’ un rischio da non correre non solo perché la sinistra democratica non potrà mai snaturarsi e praticare alle opposizioni il trattamento che le destre vorrebbero realizzare nei suoi confronti, ma anche perché le divisioni nel “campo largo” sono più incisive di quelle esistenti nell’alleanza di governo.
Un governo di riforme serie non è comunque all’orizzonte. E quindi è preferibile rifugiarsi nel gradualismo e nel compromesso. Siamo un paese fortemente diviso; l’obiettivo di lungo periodo deve essere quello di salvare la Costituzione e ricostruire il sistema politico, realizzando solide maggioranze riformiste che si confrontino con forze conservatrici ma altrettanto fedeli alla Costituzione, ciò che non sono le forze dell’attuale governo e le sedicenti forze liberali, legate alle istanze già berlusconiane di liberazione della politica dal controllo della magistratura.
- L’incostituzionalità della riforma elettorale “Meloni” e i rischi concreti per la democrazia
La riforma Meloni prevede un premio di maggioranza o di governabilità in entrambi i rami del Parlamento. Prevede che alle coalizioni con almeno il 42% dei voti sia assegnato un premio di maggioranza molto elevato – 70 seggi alla Camera e 35 al Senato – che tuttavia non potrà agevolare la coalizione vincente oltre il limite dei 220 deputati e dei 113 senatori. Potrebbe sembrare un limite ragionevole, ma si tratterebbe di una pericolosa illusione.
Ragioniamo solo con i numeri della Camera. I seggi in palio, escludendo la circoscrizione estero, sono 392. Al concorso per il premio di maggioranza non partecipano Trentino e Valle d’Aosta, per cui dai 392 vanno tolti i sette deputati del Trentino e il deputato della Valle d’Aosta: In tutto otto seggi.
Il premio di maggioranza di 220 va quindi calcolato sui 384 seggi rimanenti. In questo modo la coalizione vincente avrà oltre il 57% dei seggi. Il risultato si accentua se ipotizziamo che i sedici seggi di circoscrizione estero e delle due regioni speciali si distribuiscano al 50% tra maggioranza e opposizione. La maggioranza potrà così contare su 228 voti, il 58% rispetto al 42% di base. Percentuale ancora più alta se l’elettorato estero e delle regioni speciali fossero più favorevoli alla maggioranza.
Emergono altri profili di illegittimità costituzionale: la previsione delle pluricandidature senza criteri per la scelta del collegio del plurieletto e l’assoluta mancanza di preferenze nel voto, trattandosi di liste bloccatissime sia nel collegio che nel listone eletto con il premio di maggioranza. Il cittadino non sceglie l’eletto. Il Parlamento è formato dai capi – partito. Prevedibili disaffezione e astensionismo che pure non incideranno sul risultato finale del voto.
Il nodo cruciale riguarda però il premio di maggioranza. Se verrà approvato con la riforma attuale dovrebbe essere fatto cadere prima possibile attraverso l’azione in giudizio e sentenza di rinvio alla Corte costituzionale.
Inoltre, il mantenimento di soglie di sbarramento basse nei confronti dei partiti è fonte di un nuovo paradossale rischio. Liste fuori dalla coalizione maggioritaria che raggiungano la soglia prevista per partecipare alla distribuzione proporzionale dei seggi – a questo punto a carico della minoranza, visto che la maggioranza ha comunque diritto alla sua quota maggioritaria di 220 seggi – possono mettersi a disposizione della maggioranza prodotta dalla legge elettorale in vista di eventuali riforme costituzionali sostenute da maggioranze pericolosamente vicine ai due terzi, e in ogni caso superiori alle soglie dei tre quinti richiesta per la nomina dei giudici costituzionali e per quella dei consiglieri “laici” del CSM.
Riformare la Costituzione con la maggioranza dei due terzi dei voti e quindi senza referendum è un rischio gravissimo che non si può più escludere.
Con la legge Meloni, infine il polo premiato sarà in grado di eleggere il Presidente della Repubblica a maggioranza assoluta, se ammettiamo l’equivalente distribuzione dei delegati regionali tra maggioranza e minoranza.
Attualmente sono fuori dai due poli che dovrebbero contendersi il premio di maggioranza i partiti “Azione” e “Futuro nazionale” che potrebbero insieme attingere, secondo attuali sondaggi, circa l’8% dei voti. E’ possibile che queste due forze di centro e di destra si schierino con la maggioranza a favore di riforme costituzionali di stampo autoritario, per cui mentre la presenza di esse all’interno della coalizione di maggioranza, pur contribuendo in modo decisivo al successo della stessa, manterrebbe invariato il pur abnorme premio di maggioranza al 57-58%, nel caso si presentassero autonomamente, ottenendo perciò seggi aggiuntivi, potrebbero aggiungere questi seggi alla maggioranza costruita col premio ( e in teoria con un solo voto di maggioranza effettiva), con il concreto pericolo di raggiungimento della maggioranza dei due terzi per la revisione della Costituzione senza referendum.
La legge Meloni presenta quindi evidenti pericoli di stravolgimento dell’assetto costituzionale e resta perciò incostituzionale malgrado l’eliminazione del ballottaggio nazionale, tecnicamente estraneo a ogni tradizione di democrazia parlamentare consolidata. Infatti, gli effetti distorsivi del maggioritario di collegio sono compensati in relazione alle specificità locali: la competizione risulta frammentata in centinaia di comunità politiche locali e, conseguentemente, la distorsione complessiva è il risultato di dinamiche territoriali specifiche e diffuse che possono compensarsi tra loro.
Il premio di maggioranza su base nazionale esaspera, viceversa, le dinamiche distorsive dei sistemi maggioritari. Il robusto premio si consegue con un solo voto in più e la competizione diventa un azzardo. La recente teoria italiana della necessità che il voto determini una maggioranza netta e bloccata è contraria ai principi della democrazia parlamentare.
Che il voto debba produrre un risultato inequivocabile e per questa via si possa perseguire direttamente l’obiettivo della coerenza e della stabilità della maggioranza parlamentare è semplicemente rifiutato in altri Paesi d’Europa, nei quali si accetta fisiologicamente che, in presenza di una forte frammentazione dell’elettorato, il sistema non sia in grado di precostituire una maggioranza. La stabilità non viene in questi casi forzata dal legislatore, ma ricercata piuttosto attraverso elementi di razionalizzazione della forma di governo o tramite il compromesso politico, senza automatismi di natura elettorale.
Un premio di maggioranza coalizionale potrebbe ammettersi, in base al criterio formulato dalla Corte costituzionale, fino a una soglia massima del 51-52%. Con un minimo del 45%.
Infine, la previsione che porta ad eleggere i candidati del listone di maggioranza, sia pure distribuiti tra i collegi, con la prevalenza del riparto proporzionale nazionale su quello circoscrizionale, è un altro profilo che allontana la proposta di legge dai criteri stabiliti dalla Corte costituzionale quando ha affermato che il cittadino deve scegliere direttamente i propri rappresentanti e non come effetto indiretto e magari non voluto dell’opzione per una lista o coalizione. Il listone nazionale, pur suddiviso tra le circoscrizioni, costituisce nei fatti un unico listone bloccato. Sarebbe preferibile, al riguardo, recuperare con il premio i migliori non eletti dalle liste plurinominali garantendo così una maggiore connessione tra la preferenza espressa e l’eletto.
Un altro problema tutt’altro che trascurabile sollevato dal premio nazionale è il suo contrasto con l’elezione del Senato su base regionale. C’è infine lo strano caso della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, con l’esclusione di tali circoscrizioni regionali dalla competizione nazionale per il premio.
Nella valutazione complessiva, tali scelte peseranno indubbiamente sull’astensionismo progressivamente crescente come rifiuto dell’omologazione della scelta elettorale all’interno di coalizioni bloccate e tenute insieme da premi di maggioranza abnormi che trasformano minoranze in maggioranze.
Un cruciale nodo critico, infine, riguarda il premierato di fatto introdotto mediante l’indicazione del leader della coalizione che aspira al premio di maggioranza. Ciò contrasta con i principi che reggono nel nostro ordinamento la formazione del governo e la nomina del presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica. Il premierato di fatto non solo è lesivo dei valori costituzionali, ma aggrava il distacco tra cittadino ed istituzioni e rafforza la crisi del Parlamento, da organo centrale del sistema costituzionale trasformato in passivo esecutore di ordini e di voti di fiducia.
Per concludere, occorre evitare che si attui un modello per cui la minoranza non conti nulla nel gioco parlamentare: ciò diventa un problema della democrazia che vale nei confronti di tutti i partiti. Pertanto, un premio di maggioranza non dovrebbe mai impedire alla minoranza di attuare liberamente nel gioco politico le proprie strategie che, al limite, possono condurre anche un ribaltamento parlamentare della maggioranza
- Che fare?
La governabilità non può essere imposta; è necessario nell’attuale fase di crisi dei partiti trovare forme di coinvolgimento dei settori di società civile che questa crisi ha allontanato dalla militanza e dalla partecipazione.
Come è nella fisiologia del sistemi democratici, si vota secondo la legge vigente, ma al contempo occorre che una riforma della legge elettorale sia inserita nel programma del partito come priorità da approvare ad inizio legislatura accompagnata, eventualmente, da altre misure per garantire la governabilità senza espropriare cittadini e minoranze dei loro diritti costituzionali.
Di fronte al concreto rischio di approvazione della legge Meloni, è necessario preparare in parallelo i ricorsi d’urgenza ai giudici ordinari coinvolgendo il maggior numero di organi giudicanti, in modo da costruire efficaci ordinanze per la declaratoria di incostituzionalità di una riforma che a molti ricorda la famigerata legge “Acerbo” con la quale il fascismo andò al potere per via elettorale.
La mobilitazione dei giuristi, degli avvocati e dei professori fedeli alla Costituzione deve seguire il ritmo di lavoro del Parlamento per impugnare la legge il giorno stesso della sua promulgazione.
Bibliografia essenziale
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Antonio D’Andrea, La tenuta della democrazia in Italia dopo il referendum costituzionale e prima del nuovo voto politic, laCostituzione.info,26 Aprile 2026
Federico Fornaro, Elettori ed eletti, maggioritario e proporzionale nella storia d’Italia Epokè, 2017, ed. Kindle
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Andrea Gratteri, Le criticità di una riforma elettorale centrata su un premio nazionale con ballottaggio, Consulta on line, fascicolo 2026/II, 25 maggio 2026
9 giugno 1026
In Copertina: A. M. HOCH, Another Game Show (Panel of Experts), oil on canvas, 31.50 x 54 inches, 1994

