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Campate felici! Il diritto alla felicità nella Costituzione còrsa del 1755

«Vivete felici»[1]. Queste due parole concludono la breve introduzione della Giustificazione della Rivoluzione di Corsica, libro che abbiamo scelto come filo conduttore. Questa formula s’incontrava frequentemente alla fine delle dediche nello spazio culturale italiano,  che comprendeva la Corsica. Nella stessa isola la si trova già in calce a un Manifesto sottoscritto dai «Capi della nazione corsa» datato 1730, cioè un anno dopo l’inizio del periodo rivoluzionario. Il manifesto si conclude in questo modo:

Terremo il nostro primo congresso a San Pancraziu de Biguglia. Che ogni villaggio invii un deputato, perché si possa definire il modo migliore per liberarci rapidamente, e che si possa creare un nuovo regime nel quale sia possibile vivere felici. In questa felice occasione speriamo di ritrovare tutti i veri patrioti, comprendendo tutti quelli che sono nati nel Regno e tutti quelli che hanno sangue còrso nelle vene. Vivete felici[2].

Il testo contiene tre importanti elementi politici: in primo luogo, la prima organizzazione della democrazia rappresentativa corsa; in secondo luogo, il primo abbozzo di quella che oggi chiamiamo la “comunità di destino”, composta da Corsi autoctoni e Corsi d’adozione – torneremo su questo punto; e infine, in terzo luogo, la nozione di felicità. Gli autori pongono particolare enfasi su quest’ultimo punto[3], contraddicendo preventivamente il rivoluzionario francese Saint-Just. Infatti, egli avrebbe poi affermato, più di sessant’anni dopo il Manifesto dei rivoluzionari corsi: “La felicità è un’idea nuova in Europa”[4].

Ma torniamo alla Rivoluzione corsa. Nel 1758, quando fu pubblicata la Giustificazione, l’isola godeva di una precaria indipendenza, mentre la guerra contro Genova continuava senza soste. Al centro del conflitto, la felicità era il tema centrale: “Vivete felici”, si legge all’inizio dell’opera. Ma c’era di più, perché nel frattempo, nel 1755, la Corsica aveva adottato una Costituzione, che iniziava con queste parole: 

 La dieta generale del popolo di Corsica, legittimamente padrone di sé stesso (…) Avendo riconquistato la propria libertà e desiderando dare al suo governo una forma durevole e costante sottoponendola a una costituzione atta ad assicurare la felicità della Nazione…[5]

Questo preambolo manoscritto di sei righe è un vero e proprio concentrato di innovazioni politiche. Contiene, in primo luogo, un precoce approccio costituzionale[6], la nozione di “nazione” in senso moderno[7] [7], ma anche il diritto dei popoli all’autodeterminazione e, ancora una volta, il diritto alla felicità, una nozione che sarebbe riapparsa ventuno anni dopo in un documento simile, la Dichiarazione d’Indipendenza americana del 4 luglio 1776:

«Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes: tous les hommes sont crées égaux; il sont doués par le Créateur de certains doits inaliénables: parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur» (traduzione di Thomas Jefferson).

Il Professor Antonio Trampus, dell’Università di Venezia, sottolinea questo carattere innovativo nella su Storia del costituzionalismo italiano nell’età dei Lumi, osservando che due o tre decenni più tardi i redattori dei documenti costituzionali americani ed europei andranno nella stessa direzione[8].

In un’opera dedicata espressamente alla questione, Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, l’autore consacra una sezione alla «rivoluzione corsa» ed al ruolo di avanguardia, a questo riguardo, della costituzione del 1755:

Si tratta di un documento di grande interesse perché ci mostra come il tema della felicità, dapprima idea religiosa e filosofica e poi principio politico, si sia inscritto nella cultura costituzionale, trasformandosi in diritto. Nel preambolo, per la prima volta, la parola “felicità” compare accanto a due idee tipiche di ogni costituzione moderna: quella di un momento “costituente”, cioè la consapevolezza di vivere una fase di rottura degli eventi storici che consente la costruzione di un nuovo Stato, e quella della nascita di un nuovo soggetto politico, che è il popolo riunito in assemblea[9].

Antonio Trampus sottolinea d’altra parte con insistenza l’impatto che ebbe la Corsica di Paoli sui rivoluzionari americani, testimoniato dalla stampa dell’epoca, come pure dalle località che portano il nome del generale corso[10].

La questione della portata giuridica del diritto alla felicità

Nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, il «perseguimento»[11] della felicità  appariva un diritto inalienabile. Lo spirito del preambolo della Costituzione corsa del 1755 era chiaramente molto simile: è noto che i pensatori isolani dell’epoca aderivano fermamente alla teoria del diritto naturale e, in questo senso, rivendicavano la loro discendenza dai teologi cattolici della Scuola di Salamanca, il cui contributo a questa teoria è stato considerevolmente rivalutato negli ultimi decenni[12]. Tuttavia, nel XVIII secolo, come oggi, non si trattava di rendere il diritto alla felicità in quanto tale un diritto soggettivo, una prerogativa individuale appartenente a ciascun cittadino e opponibile alle autorità pubbliche. Queste non saprebbero come garantire a ciascuno un accesso concreto allo stato di felicità!

Eppure, il concetto non è più una vaga aspirazione o un pio desiderio privo di valore legale, una volta incluso in un testo costituzionale. Esiste da tempo un’abbondante giurisprudenza in materia. Una sentenza del 1857 della Corte Suprema della California ha ribadito l’importanza di menzionare il diritto alla felicità nell’Articolo 1, Sezione 1 della Costituzione dello Stato, e lo ha fatto in termini inequivocabili:

Questo principio è antico quanto la Magna Charta[13]. È il fondamento di ogni governo costituzionale e la condizione per l’esistenza della libertà civile e delle libere istituzioni. Non è stato incorporato alla leggera nella Costituzione di questo Stato come uno di quei dogmi politici volti a sollecitare la fantasia popolare e sostanzialmente privi di significato, ma come uno di quei principi fondamentali di governo illuminato, senza la cui rigorosa osservanza non può esserci né libertà né sicurezza per il cittadino[14].

Osserviamo che, da questo punto di vista, la Costituzione californiana è nella sua redazione particolarmente audace, perché a differenza della Dichiarazione d’indipendenza del 1776, non si tratta solo del diritto a perseguire la felicità, ma anche del diritto a ottenerla (“…perseguire e ottenere sicurezza, felicità e privacy”)! Questa formulazione suggerisce quasi l’esistenza di un diritto soggettivo al raggiungimento della felicità opponibile allo Stato della California, il che, come abbiamo osservato in precedenza, non può essere vero. Tuttavia, ciò che questa sentenza della Corte Suprema dimostra è che il diritto alla felicità, quando affermato in un testo costituzionale, non è necessariamente privo di efficacia, né tantomeno di giustiziabilità: non è intrinsecamente al di fuori della giurisdizione dei tribunali e può quindi dar luogo a ricorso legale. Ciò è dimostrato dall’abbondante giurisprudenza che ha già generato, negli Stati Uniti e in altri paesi. Una volta accettata questa potenziale giustiziabilità del diritto alla felicità, restano numerose questioni.

Che felicità e che diritto?

La prima domanda da porsi quando si considera la nozione di diritto alla felicità è se si riferisca alla felicità privata (individuale) o a quella pubblica (collettiva). A questo proposito, il professor Lemaire ha contrapposto la concezione americana, che si rifletterebbe nella formulazione della Dichiarazione d’Indipendenza – un diritto naturale e inalienabile di cui ogni individuo è dotato – e l’approccio francese, che sarebbe sostenuto dalle parole usate nella Dichiarazione del 1789, dove una felicità pubblica (“di tutti”) si contrapponeva alle “sfortune pubbliche” menzionate nello stesso testo[15].

Marthe Fatin-Rouge Stéfanini e Laurence Gay, d’altra parte, ritengono che “la dimensione individuale e quella collettiva della felicità siano strettamente intrecciate nella Dichiarazione d’Indipendenza americana”[16]. Condividiamo quest’ultima visione, soprattutto perché, in termini pratici, è difficile immaginare una felicità pubblica che non sia anche quella dei singoli individui. Per quanto riguarda la Costituzione corsa del 1755, la cui esistenza precedente è stata evidenziata dalla storica britannica Linda Colley in un recente lavoro[17], essa è innegabilmente ispirata al movimento giusnaturalista, che riconosce che l’umanità, in virtù della sua natura, possiede un certo numero di prerogative. Pertanto, è essenziale comprendere dal suo preambolo che la “felicità della nazione” è anche quella dei suoi cittadini.

La seconda questione è se tale diritto rientri nella categoria dei “diritti di libertà” o dei “diritti di pretesa”. Nel primo caso, le autorità pubbliche dovrebbero semplicemente astenersi dall’ostacolare il perseguimento della felicità dei cittadini, ad esempio intromettendosi nella loro vita privata. Nel secondo caso, le stesse autorità pubbliche avrebbero l’obbligo di intervenire per creare le condizioni affinché i cittadini possano vivere una vita felice.

Quando riesaminiamo la questione da una prospettiva concreta, siamo portati a considerare che le possibili interpretazioni del diritto alla felicità presuppongono sia che le autorità pubbliche si astengano dall’intromettersi nella sfera privata degli individui, sia che svolgano un ruolo attivo nel promuovere la felicità individuale e, quindi, quella collettiva.

La terza questione è se il diritto alla felicità possa appartenere alla categoria eminente dei “diritti fondamentali”, ovvero i diritti essenziali riconosciuti agli individui in una democrazia, presenti sia negli ordinamenti giuridici nazionali che nei testi internazionali. Per quanto riguarda il nostro continente, la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” riconosce, in particolare, la dignità umana, il diritto alla vita, il diritto all’integrità della persona, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, ma anche il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, il diritto di sciopero, il diritto alla proprietà, la tutela della salute, la tutela dell’ambiente, il diritto di voto, la presunzione di innocenza, i diritti della difesa…

Tuttavia, nessun diritto alla felicità. Il testo fa riferimento solo al “benessere” (una “versione minima” della felicità[18]) nell’articolo 24, ma questo si riferisce al benessere del bambino.

L’altro importante testo europeo, la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, menziona il “benessere della comunità” nell’articolo 4 e il “benessere economico del paese” nell’articolo 8.

Infine, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo include nell’articolo 25 un riferimento al “benessere” a cui ogni persona ha diritto, e nell’articolo 29 una menzione del “benessere generale in una società democratica”. Va notato che, sebbene le nozioni di benessere e felicità possano essere correlate, non devono essere confuse. Ciò diventa chiaro quando si leggono le parole “benessere economico del paese” nella Convenzione europea: anche se l’espressione è stata utilizzata in un modo piuttosto peculiare[19], è difficile immaginare cosa possa essere la “felicità economica” in senso stretto…

D’altro canto, nulla sembra impedire l’inclusione del diritto alla felicità tra i diritti fondamentali elencati nei testi internazionali appena citati. La nozione di felicità è forse troppo vaga, troppo intangibile? A tale argomentazione si potrebbe rispondere sottolineando che la giurisprudenza ha dato conseguenze molto concrete a nozioni altrettanto imprecise, ad esempio in Francia quando, nel 2018, il Consiglio Costituzionale ha riconosciuto la fraternità come “principio di valore costituzionale” e ha ritenuto che ciò comportasse la libertà di aiutare gli altri, compresa una persona che risiede irregolarmente nel Paese[20].

Si noti che il Consiglio Costituzionale potrebbe benissimo, se lo desiderasse, affrontare la questione del diritto alla felicità allo stesso modo, poiché il concetto è menzionato nella Dichiarazione del 1789, che fa parte del “blocco costituzionale” (l’insieme delle norme giuridiche dotate di valore costituzionale).

Dal canto suo, il professor Lemaire ritiene che sarebbe concepibile fare della felicità “il fondamento e l’obiettivo di tutti i diritti e le libertà fondamentali”, in altre parole, “la norma ipotetica fondamentale che i costituzionalisti, seguendo Kelsen, hanno disperatamente cercato: la famosa ‘Grundnorm'”[21]… Questa idea di buon senso – anche se è ancora solo un’idea – sembra riecheggiare, attraverso i secoli, la Costituzione francese del 1793, i cui redattori sembrano averne avuto un’intuizione: “Lo scopo della società è il bene comune”[22]. Se questo è davvero l’obiettivo della società, allora non è irragionevole pensare che il diritto alla felicità sia al vertice di tutte le gerarchie delle norme giuridiche, al di sopra di tutte le costituzioni, comprese quelle che – a differenza della Costituzione corsa del 1755, non riportano esplicitamente questa nozione.

Che contenuto concreto attribuire al diritto alla felicità ?

Passiamo ora alle conseguenze concrete del diritto alla felicità come diritto fondamentale, o addirittura – come abbiamo appena considerato – come diritto preminente da cui derivano altri diritti fondamentali. Leggendo la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, menzionata in precedenza, osserviamo che i diritti tutelati dal documento sono suddivisi in sei capitoli: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia. Appare chiaro che il raggiungimento di questi sei obiettivi contribuisce alla realizzazione della felicità, sia individuale che collettiva.

Si potrebbe quindi ritenere che tutti i diritti menzionati in questo testo e nelle varie dichiarazioni dei diritti derivino logicamente dal diritto alla felicità. Quest’ultimo avrebbe quindi un carattere sussuntivo, comprendendo non solo tutti i diritti già riconosciuti, ma anche quelli che potrebbero essere riconosciuti in futuro, sia dalle norme giuridiche che dalla giurisprudenza. Ma quali potrebbero essere le principali applicazioni di questo diritto alla felicità?

Dal canto loro, politici e autori americani hanno ampiamente riflettuto su questo tema fin dal XVIII secolo. Come sottolineano Marthe Fatin-Rouge Stéfanini e Laurence Gay, citando James Madison[23]: «Nel pensiero dei padri fondatori, il governo più adatto a garantire la ricerca della felicità era un regime repubblicano, vale a dire “un governo in cui esiste l’idea di rappresentanza”».

Questo legame tra partecipazione alla vita politica e felicità sembra essere confermato dalle indagini sociologiche condotte oggi sull’argomento:

Quando prevale la democrazia e la partecipazione alla vita politica pubblica è significativa, quando le istituzioni sono stabili e legittime, il benessere soggettivo è maggiore. Il federalismo, i referendum popolari e, più in generale, la partecipazione alla vita civica rendono i cittadini più felici. La Svizzera, dove la democrazia è in gran parte diretta, ne è un ottimo esempio, indipendentemente dal suo livello economico[24].

A questo proposito, possiamo ricordare la natura esemplare, per l’epoca, del regime paoliano, come fa Linda Colley:

In pratica (…) e dal 1766 per legge, tutti gli abitanti maschi dell’isola di età superiore ai venticinque anni sembrano essere stati sia elettori che eleggibili alla Dieta. Ciò ha potenzialmente generato in Corsica un livello di democrazia più ampio di quello esistente altrove nel mondo a metà del XVIII secolo[25].

Pertanto, il riferimento alla felicità nel preambolo della Costituzione del 1755, lungi dall’essere puramente retorico, rientrava in una concreta ricerca del benessere umano, come confermato da un altro esempio: l’importanza centrale dell’istruzione durante la presidenza di Paoli. Fondò un’università statale in un’epoca in cui questo settore rientrava nella giurisdizione della Chiesa, non del governo. Inoltre, vennero forniti aiuti finanziari agli studenti provenienti da famiglie svantaggiate.

Come possiamo vedere, queste preoccupazioni, già diffuse in Corsica all’epoca, sono quelle considerate essenziali oggi dal punto di vista del “buon governo”. Come scrive Cynthia Fleury:

 «Le questioni relative all’educazione e alla cura (nel senso più ampio, dalla salute alla solidarietà sociale) sono cruciali nel produrre negli individui un’‘attitudine alla libertà’…’[26]. Aggiungiamo da parte nostra che queste questioni sono altrettanto cruciali nel generare un’attitudine alla felicità… Sono le stesse che si trovano nei criteri della Felicità Nazionale Lorda (Bhutan) o nel lavoro delle organizzazioni internazionali, in particolare l’ONU[27]e l’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)[28].Tra gli obblighi che gravano sui poteri pubbliciste derivano dal diritto alla felicità, ce n’è una che appare essenziale: garantire a ciascuno un certo livello di mezzi materiali (abitazione, lavoro, sanità…) e intellettuali (educazione). Dunque i diritti sociali si trovano oggi al centro del riflessioni sul diritto alla felicità[29].


[1] È una formula che spesso concludeva, all’epoca, dei testi in lingua italiana. In lingua corsa di certo si direbbe «Campate felici». [NdT. La Giustificazione della rivoluzione di Corsica, e della ferma risoluzione presa da’ Corsi, di non sottomettersi mai più al dominio di Genova, di Gregorio Salvini,fu pubblicata a Napoli nel 1758].

[2] Cfr. Manifesto alla nazione corsa dell’11 settembre 1730, citato in Jacques Gregori, Nouvelle Histoire de la Corse, Jérôme Martineau, Paris, 1967, p. 103.

[3] Le prime parole del manifesto, d’altra parte, sono: « A tutti i veri connazionali, salute e felicità» (Ibid. p. 102). Si ritroverà questa parola regolarmente per tutto il periodo rivoluzionario, soprattuto in quello che scrive Paoli. Citiamo ancora l’ultima frase del Manifesto del 24 maggio 1761, che associa «felicità» e « gloria della patria».

[4] Rapporto sul modo di esecuzione del decreto contro i nemici della Rivoluzione, 13 ventoso anno II (3 marzo 1794).

[5] Consulta di Corte, 16, 17, 18 novembre 1755 (preambolo del testo costituzionale).

[6] Il criterio che permette di riconoscere le costituzioni moderne è che esse si impongono a tutti, compreso – come in questo caso – il governo.

[7] Il termine nazione non designerà più ormai l’insieme dei nativi o originari di un territorio, ma l’entità che determina un destino comune.

[8] «L’insistenza sul momento rivoluzionario come inizio di una fase costituente, insomma, apriva la strada per la trasformazione in realtà giuridica di concetti come la costanza della costituzione e il diritto alla felicità, che due e tre decenni più tardi sarebbero stati accolti nelle carte costituzionali americane ed europee». (Editori Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 79).

[9] Il diritto alla felicità. Storia di unidea, Corriere della sera, 2021, p. 188, Laterza, Roma-Bari, 2008). Dalle prime pagine del libro, l’autore sottolinea il ruolo di avanguardia, sotto questo aspetto, della Corsica di Paoli. (Ibid., p. 12).

[10] Ibid., p. 189. L’autore sottolinea inoltre la somiglianza tra i termini utilizzati da Pasquale Paoli e quelli James Otis (« uno dei sostenitori della rivoluzione corsa ») nel 1764. (Ibid., p. 196).

[11] «Pursuit of Happines», tradotto come «ricerca della felicità».

[12] Su questo punto cfr. Jean-Guy Talamoni, Littérature et politique en Corse: Imaginaire national, société et action publique, Albiana, Ajaccio, 2013, p. 63.

[13] Qui il riferimento alla mitica Magna Charta (1215), emblematica nello spazio anglosassone in materia di diritti e libertà, rafforza l’idea secondo la quale essi sono tutti condizionati dall’esistenza del diritto alla felicità, anche quando questo non sia menzionato esplicitamente in un testo.

[14] «This principle is as old as the Magna Carta. It lies at the foundation of every constitutional government, and is necessary to the existence of civil liberty and free institutions. It was not lightly incorporated into the Constitution of this State as one of those political dogmas designed to tickle the popular ear, and conveying no substantial meaning or idea; but as one of those fundamental principles of enlightened government, without a rigorous observance of which there could be neither liberty nor safety to the citizen». (Billings vs. Hall, 7 Cal. 1, 1857, Supreme Court of California).

[15] In questo senso cfr. Félicien Lemaire, Le bonheur, un principe constitutionnel?, https://univ-angers.hal.science/hal-02561569/ consultato l’11-4-2023, p. 3 s.

[16] Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, Laurence Gay, « Du consentement au pouvoir aux conditions de vie décentes. Itinéraire(s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels comparés »Le droit au bonheur, Institut Universitaire Varenne, Collection Colloque & Essais LGDJ, 2016, p. 311.

[17] The Gun, the Ship and the Pen. Warfare, Constitutions, and the Making of the Modern World, Profile Books Ltd, London, 2021.

[18] Félicien Lemaire, Le bonheur, cit., p. 11.

[19] Nel 1998, François-Xavier Chevallier pubblicò un libro dal titolo Le bonheur économique, che prediceva una nuova e lunga era di prosperità: “il ritorno dei 30 gloriosi” (Albin Michel).

[20] Decisione del 6 luglio 2018.

[21] Félicien Lemaire, Le bonheur, cit., p. 14 sq.

[22] Paradossalmente questa Costituzione – mai applicata – fu elaborata dalla Convenzione nel momento stesso in cui essa creò le condizioni non della felicità di tutti, ma dell’infelicità di molti.

[23] Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, Laurence Gay, Du consentement au pouvoir, cit., p. 311.

[24] Caroline Guibet Lafaye, Penser le bonheur aujourdhui, UCL, Presses Universitaires de Louvain, 2009, p. 7

[25] «In practice, though, and from 1766 by law, all of the island’s male inhabitants over the age of twenty-five seem to have been eligible both to stand for election to the diet and to vote for its members. Potentially, this provided for a wider level of democracy on Corsica than existed anywhere else in the mid-eighteenth-century world: cfr. The Gun, the Ship and the Pen, cit., p. 20).

[26] Ci-gît lamer. Guérir du ressentiment, Gallimard NRF, 2020, p. 165.

[27] Nel luglio 2021 una risoluzione dell’ONU ha invitato a introdurre la felicità come indicatore globale di sviluppo, lodando l’iniziativa del Bhutan.

[28] L’indice di benessere dell’OECD, realizzato sulla base di 38 paesi, misura il benessere a partire da 11 criteri: «abitazione, reddito, occupazione, legami sociali, educazione, ambiente, impegno civico, sanità, soddisfazione per la propria vita, sicurezza ed equilibrio della vita professionale e privata». Su veda il sito dell’OECD https://www.oecd.org/fr/

[29] Jean-Guy Talamoni, Campate felici ! Le droit au bonheur fondement des droits sociaux ? », in Expérimenter le droit à lemploi. Récits et analyses du projet Territoires zéro chômeur de longue durée, in Laurent Grandguillaume (dir.), Berger Levrault, 2024, p. 79-90, 2024, p. 79-90.

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