1. Il 4 gennaio è morto Francesco Paolo Casavola (Taranto 1931 – Napoli 2026), uno dei più insigni giuristi italiani della seconda metà del Novecento. Professore di Storia del Diritto Romano all’Università di Napoli (dove aveva studiato con Mario Lauria, Francesco De Martino e Antonio Guarino), fu Presidente della Corte Costituzionale dal 1992 al 1995, ed espresse il suo impegno sociale e culturale anche al vertice dell’Istituto Treccani, del Comitato Nazionale per la Bioetica e come Garante per l’editoria. Negli anni ’80 aveva presieduto il Movimento ecclesiale di impegno culturale.
È una perdita che mi colpisce profondamente, per l’influenza che questa figura ha esercitato su di me sul piano culturale, e non solo. Ricordo particolarmente un momento di svolta della mia vita, nel 1974, quando due persone hanno insieme determinato il mio destino professionale: lui e mio padre. Mi ero laureato con Casavola un anno prima, con una tesi sulle comunità agricole nell’Egitto romano, che il professore aveva apprezzato, al punto da propormi di collaborare alla sua cattedra. Ebbe l’amabilità di scrivere a mio padre, per convincerlo che, pur provenendo da una famiglia modesta (come la sua, del resto) e senza nessun contatto col mondo accademico, ero in grado di percorrere la carriera universitaria. Questa lettera colpì molto mio padre, un uomo intelligente e colto, che non aveva potuto studiare, avendo dovuto lavorare fin da bambino. Lo vedo ancora leggerla e rileggerla, in silenzio, e questa immagine mi riempie ancora di gratitudine.
Non erano solo le qualità umane ad avvicinarmi a Casavola, ma anche un’istintiva adesione a un certo suo modo di interpretare il ruolo di intellettuale: l’impegno sociale, a cui si legava anche il fatto di vivere il mestiere dello storico come vocazione, l’apertura interdisciplinare, una concezione non formalistica del diritto, il rifiuto della storia giuridica come erudizione, o del diritto romano come paradigma per il presente e il futuro. Ricordo ancora una delle prime lezioni del corso di Storia del diritto romano, che verteva su un concetto provocatorio e sconcertante per noi studenti del primo anno di Giurisprudenza: «il diritto romano è morto». In altre occasioni lo sentii affermare che il diritto moderno dipendeva sempre meno da quello antico. Quindi era un’illusione l’idea che fosse possibile un diritto comune europeo a base romanistica. Studiare il diritto romano non aveva lo scopo di riproporlo ingenuamente come modello di quello attuale. Serviva a meditare su un’esperienza che in sé era definitivamente conclusa (nel 1900, con l’entrata in vigore del Codice Civile tedesco), ma che aveva contribuito a renderci quello che siamo attualmente. Infatti la cultura giuridica occidentale – soprattutto quella del continente europeo – recava ancora una forte impronta dei principi, delle ideologie, delle tecniche interpretative trasmesse dall’antichità. Era un’eredità ben visibile nella cultura trasmessa dalle facoltà giuridiche e quindi condivisa dai giudici. Per cui, lo studioso di diritto romano era necessariamente sia un giurista che uno storico. Un’analoga concezione della storia del diritto la trovai implicitamente confermata nel libro di testo adottato per il corso: il quinto volume della Storia della costituzione romana di Francesco De Martino.
Il nesso che Casavola proponeva tra antico e moderno mi fu ancora più chiaro quando lessi per la prima volta il suo Giuristi Adrianei, pubblicato nel 1980, e soprattutto quando rilessi la stessa opera più tardi, nel periodo in cui fu giudice della Corte Costituzionale. In particolare, trovai nel capitolo intitolato Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio una traccia della sua concezione del diritto, che si sarebbe manifestata in diverse sentenze della Corte. Partendo da una concezione antropologica umanistica, i giuristi dell’epoca dell’imperatore Adriano (117-138) sostenevano – anche a costo di evidenti rotture con la tradizione – una teoria del diritto ‘mite’, congeniale a un Impero multi-etnico. I valori guida di questa giurisprudenza furono la ragionevolezza (ratio), l’equità sostanziale (aequitas) e appunto la mitezza (benignitas). In particolare da Giuvenzio Celso e Salvio Giuliano la benignitas fu intesa non come un sentimento, ma come un criterio ermeneutico, una tecnica di interpretazione da utilizzare concretamente nell’attività giurisdizionale. Perciò un editto di Adriano, richiamato nelle Institutiones di Gaio (1.55 e 93), sugli stranieri che chiedevano la cittadinanza per sé e i propri figli, ammise esplicitamente l’irrazionalità del diritto familiare romano, arrivando a legittimare la sua parziale disapplicazione[1]. Il regime di arcaica e severissima patria potestas – implicato dalla condizione di civis Romanus – doveva essere espressamente richiesto dal nuovo cittadino, e concesso solo se fosse risultato vantaggioso per i figli, dopo uno scrupoloso accertamento. L’«humanior interpretatio» era quindi una forma di ragionamento giuridico che da un lato consigliava la prudenza nell’imporre la legge romana a un Impero cosmopolita, e dall’altro implicava la benignitas, cioè il rispetto per le persone, la loro dignità e la loro volontà.
2. Il giurista dell’epoca adrianea faceva volentieri riferimento alla ratio naturalis, che non era però naturale in senso stretto, né tantomeno divina: si trattava della comune ragionevolezza delle persone perbene, anche appartenenti a popoli diversi, in virtù di una comune umanità e di un minimo comune etico. È un’idea che possiamo trovare attualizzata nel moderno neocostituzionalismo, col suo ricorso a valutazioni etico-politiche elevate al rango di principi costituzionali impliciti ed a principi generali inespressi[2], come la proporzionalità e la ragionevolezza.
Una delle funzioni essenziali della Corte Costituzionale è oggi considerata il sindacato di ragionevolezza sulle leggi, che si esprime nella forma di giudizio di uguaglianza, di bilanciamento degli interessi, di congruità tra la legge e il suo fine. La ragionevolezza è il «principio architettonico» di un ordinamento che non consiste solo in una serie di disposizioni, ma necessariamente si richiama a una cultura giuridica condivisa. Comprende certamente la razionalità (cioè la logicità e la coerenza), ma anche la congruenza con i fini dell’ordinamento. La funzione essenziale del diritto in una costituzione democratica è realizzare l’eguale dignità delle persone, ciascuna delle quali va rispettata nelle sue specificità, come stabilisce l’art. 3 della Costituzione. Il principio di ragionevolezza si traduce, quindi, in una tecnica argomentativa che serve a denunciare privilegi positivi o negativi irrazionali, ma anche a giustificare trattamenti differenziati, quando sono necessari.
Ad esempio, Casavola giudice costituzionale, in materia di assegnazione di case popolari (decisione del 12/12/89), stigmatizza la violazione del principio di ragionevolezza implicito nell’art. 3 Costituzione e del diritto umano all’abitazione da parte della Regione Piemonte. La legge regionale, infatti, limitava la possibilità di succedere nella assegnazione dell’immobile alle ipotesi di decesso dell’assegnatario, scioglimento del matrimonio o separazione, non tutelando la posizione della convivente more uxorio, soprattutto se abbandonata con la prole naturale. La sentenza viene motivata non sulla base della violazione del principio di eguaglianza o del diritto di realizzare la propria personalità in formazioni sociali diverse dalla famiglia formalmente costituita. Si rileva invece il carattere dell’abitazione come bene essenziale per realizzare la dignità umana, facendo quindi riferimento all’art. 3 della Costituzione, non in nome dell’eguaglianza, ma della ragionevolezza.
Il rispetto della persona motivò anche la famosa sentenza n. 364 del 1988, che sovvertiva il venerabile brocardo «ignorantia legis non excusat», stabilendo che l’ignoranza della legge può essere giustificata, se è inevitabile e incolpevole. In un sistema costituzionale improntato al principio personalista, se «s’accettasse il principio dell’assoluta irrilevanza dell’ignoranza della legge penale, si darebbe incondizionata prevalenza alla tutela dei beni giuridici a scapito della libertà e dignità della persona umana».
3. A Casavola, «cattolico adulto», che partecipò attivamente alla campagna di Giuseppe Dossetti in difesa della Costituzione, si deve l’esplicita adesione della giurisprudenza costituzionale al principio della laicità dello Stato (con la sentenza n. 203 del 1989). In quanto cristiano, egli si riteneva naturaliter laico. Amava infatti sottolineare la radicale laicità (che qualcuno troverebbe persino eccessiva) di quel «Date a Cesare», che invitava a riconoscere il potere politico, ma a tenerlo separato dalla sfera della religione. Per questo non gli era difficile comprendere le ragioni dell’Illuminismo, soprattutto di quello napoletano di fine Settecento: «La coscienza rivoluzionaria secolarizza il sedimento delle persuasioni evangeliche, per consegnarle al popolo come l’etica pubblica delle nuove costituzioni»[3]. Il suo pensiero politico era liberale nel sostenere la necessità di impedire l’eccessiva concentrazione dei poteri giuridici e informali[4], ma repubblicano nel denunciare la crisi della democrazia moderna, incapace di proporre ai cittadini un sistema di valori che la giustifichi. La democrazia, infatti, anche quando si pretende indifferente ai valori morali, non è mai riducibile a un complesso di procedure. La Costituzione può costituire la base valoriale della convivenza civile.
Nella poliedrica attività scientifica e sociale di Casavola rientrava anche il campo dei diritti umani, il cui fondamento universale non si trovava nella coppia «proprietà e libertà», tipica dell’individualismo liberale, ma nel nesso tra bene comune e dignità umana. Il personalismo (che è valore filosofico ed etico-politico, ma anche principio giuridico), lo induceva a criticare il costituzionalismo caratteristico della civiltà liberale, che riconduce l’essere umano concreto al tipo ideale del soggetto borghese[5]. La nostra carta costituzionale parte dal proporre un valore nuovo: il lavoro. Questo rovescia l’impostazione liberale, basata implicitamente sulla centralità della proprietà e l’autonomia dell’imprenditore. «Il costituzionalismo contemporaneo vive invece la cultura dell’essere: la persona è dignità, lo sviluppo della persona come dignità dell’universale figura dell’uomo è possibile solo nella solidarietà politica, economica e sociale»[6].
Per Casavola i diritti umani non avevano un fondamento né naturale né divino, ma erano tuttavia radicati in un valore intangibile, che costituisce il limite estremo alla comprimibilità dei diritti fondamentali: la tutela della dignità della persona. Anche per questo, egli respingeva l’anacronistica pretesa di alcuni di rinvenire tracce e fondamento dei diritti umani nell’antichità classica. All’elaborazione dei diritti umani avevano certo contribuito valori e concetti antichi, ma in sé erano un prodotto della modernità. La stessa accettazione (e poi rivendicazione) dei diritti umani da parte della Chiesa doveva essere vista come l’esito di una storia tormentata, un passo decisivo della riconciliazione con la modernità.
L’etica umanistica, il personalismo cattolico, l’adesione ai valori democratici e ai diritti umani, il richiamo alla tradizione illuministica meridionale, persino l’interesse per il cosmopolitismo stoico, confermano che Casavola corrispondeva al tipo d’uomo che Aulo Gellio definiva «humanissimus». Il letterato romano spiegava infatti che l’humanitas non era solo benevolenza (per i Greci philanthropia), ma andava intesa come paideia, cioè «quel che noi chiamiamo erudizione e educazione alla virtù. E coloro che ad esse inclinano e si dedicano in grado più alto sono humanissimi». L’humanitas è il rispetto della dignità umana, che solo in parte è innato, ma che in misura notevole si acquisisce mediante l’educazione e il buon uso che se ne fa. La cultura è in grado di educare alla libertà e alla responsabilità. Essa fornisce coscienza di ciò che ognuno di noi rappresenta: una persona, un termine del mondo dello spettacolo (era la maschera teatrale), prestato alla filosofia, poi al diritto e infine alla teologia[7].
Casavola ha ben recitato il ruolo complesso che gli è toccato in sorte: professore, maestro di vita e di pensiero, cittadino impegnato, e tanto altro. La sua uscita di scena ci lascia turbati e commossi.
Bologna, gennaio 2026
[1] Cfr. F.P. Casavola, Giuristi adrianei, Jovene, Napoli 1980, pp. 147 ss.
[2] Cfr. R. Guastini, Principi costituzionali: identificazione, interpretazione, ponderazione, concretizzazione, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich (a c. di), Dialoghi con Guido Alpa, Roma 3 Press, Roma 2018, pp. 313 ss.
[3] Cfr. F.P. Casavola, Eredità rivoluzionaria e fede cristiana: l’impegni per i diritti dell’uomo, Prolusione all’anno accademico 1992/93 della Scuola di Specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell’Università di Padova, p. 10.
[4] Cfr. F.P. Casavola, Prefazione a G. Dossetti, I valori della Costituzione (Napoli, 20 maggio 1995), Istituto italiano per gli studi filosofici, Quaderni del Trentennale, Napoli 2005, p. 8: «Considerare la costituzione come un ferro vecchio, numerare come per già fondata una fantomatica Seconda Repubblica, passare al metodo elettorale maggioritario senza prevedere garanzie rafforzate per la minoranza in modo da evitare la dittatura della maggioranza, condurre il sedicente federalismo verso due esiti paradossali, di compromissione dell’eguaglianza dei cittadini e quindi dell’unità sostanziale della Repubblica, e di instaurazione di un centralismo regionale a danno dei Comuni, perorare a favore di un presidenzialismo populista, che mortifica il Parlamento e gli organi di garanzia e il potere neutro del Capo dello Stato, in nome di una sovranità popolare manipolata mediatamente, e interpretata come fondamento di un potere assoluto, sono tutti sintomi di quell’assenza di patriottismo costituzionale che è il male storico degli italiani».
[5] Cfr. F.P. Casavola, Dalla proprietà alla solidarietà: appunti per una riflessione in tema di diritti individuali e sociali, Prolusione all’anno accademico 1992/93 della Scuola di Specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell’Università di Padova, p. 10.; e in generale Id., Custodia del tempo. Interventi critici tra cronaca e storia (1974-2001).
[6] F. P. Casavola, I diritti umani, Cedam, Padova 1997, p. 6.
[7] Gell., Noctes Atticae, 13.17: Qui verba Latina fecerunt quique his probe usi sunt, “humanitatem” non id esse voluerunt, quod volgus existimat quodque a Graecis philanthropia dicitur et significat dexteritatem quandam benivolentiamque erga omnis homines promiscam, sed “humanitatem” appellaverunt id propemodum, quod Graeci paideian vocant, nos eruditionem institutionemque in bonas artis dicimus. Quas qui sinceriter cupiunt adpetuntque, hi sunt vel maxime humanissimi. Huius enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini datast idcircoque “humanitas” appellata est. Ivi, 14.1.

